Approvato il Milleproroghe: ecco le novità per i Fisioterapisti nel 2025

Nel testo definitivo del Milleproroghe approvato nel giorni scorsi dal Parlamento, sono numerose le misure riguardanti l'ambito sanitario, come ad esempio i crediti ECM mancanti nei trienni precedenti e le novità riguardanti la Fatturazione Elettronica.

Pubblicato il:
7 Marzo 2025

Approvato il Milleproroghe: ecco le novità per i Fisioterapisti nel 2025

Nei giorni scorsi il Parlamento ha approvato la legge di conversione del DL 202/2024, c.d. Decreto Milleproroghe.
Nel testo definitivo sono numerose le misure riguardanti l’ambito sanitario, come ad esempio i crediti ECM mancanti nei trienni precedenti.

Infatti, gli iscritti che non hanno assolto all’obbligo formativo nei trienni 2014-2016, 2017-2019 e 2020-2022 potranno nuovamente intervenire sui trienni in questione con dei crediti compensativi. In particolare, per il 2020-2022 verrà prorogata la scadenza per il recupero dei crediti al 31/12/2025.

Si potrà dunque, come fatto in precedenza spostare crediti dal triennio in corso (2023-2025). Con analogo meccanismo verrà estesa la possibilità di recuperare crediti anche ai trienni precedenti (2014-2016/2017-2019), ma, sia per questo che per il 20-22, tutti gli iscritti dovranno attendere successive disposizioni contenute nelle prossime delibere della Commissione Nazionale ECM, in cui saranno puntualmente definiti tempi e modalità.


Altro punto importante della legge è quello della Fatturazione Elettronica. Infatti, il testo, prima della conversione, sanciva la scadenza al 31 marzo 2025 del divieto di fatturazione elettronica per i professionisti sanitari che afferiscono al Sistema Tessera Sanitaria. Scadenza allungata al 31 dicembre 2025.


Nella fattispecie, le fatture in questione sono quelle che il professionista emette a favore di persone fisiche che per tutto il 2025 dovranno ancora essere emesse con modalità tradizionale, cioè in formato cartaceo e non elettronico.
Nello specifico il divieto è previsto dall’art. 10-bis D.L. n.119/2018 e dall’art.9-bis, comma 2, D.L. n.135/2018
Si rimanda alla lettura dei testi integrali per qualsiasi eccezione al divieto.

Ultimo aggiornamento

7 Marzo 2025, 15:05