Ordine professionale e sindacato: facciamo chiarezza!!

Molti fanno confusione circa i ruoli e i compiti che sono propri di un Ordine Professionale e di un sindacato. Si tratta di ruoli e compiti completamente diversi su cui cerchiamo di fare chiarezza elencando le rispettive competenze.

Pubblicato il:
1 Luglio 2024

Ordine professionale e sindacato: facciamo chiarezza!!

ORDINE PROFESSIONALE

Gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale; sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero competente (per le Professioni Sanitarie Ministero della Salute); sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica.

Compiti:

  • promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità delle professioni;
  • salvaguardano i diritti umani e i principi etici dell’esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici;
  • verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta degli albi dei professionisti;
  • partecipano alla programmazione dei fabbisogni di professionisti e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale;
  • si occupano della formazione dei professionisti;
  • si occupano della funzione disciplinare;
  • vigilano sugli iscritti agli albi.
  • vigilano sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;
  • si interpongono, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e colui a favore dei quali questi abbia prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
  • provvedono all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine;
  • assumono la rappresentanza esponenziale della professione grazie alla figura del legale rappresentante, nella persona del Presidente

Per l’esercizio della professione sanitaria è obbligatoria l’iscrizione al rispettivo albo professionale, previo conseguimento di un titolo idoneo, che per la professione del Fisioterapista è immediatamente abilitante. La normativa che impone l’obbligatorietà dell’iscrizione segna la distinzione tra professioni “protette” e “non protette”, attribuendo fondamento costituzionale solo alle prime (art. 33 Cost.).

L’obbligatoria iscrizione ad appositi albi e l’appartenenza necessaria ad ordini o collegi assolve, come osservato in dottrina, ad una duplice funzione: la tutela della professione; tutela dell’affidamento della collettività.

Lo svolgimento di una professione “protetta” senza idoneo titolo e senza l’obbligatoria iscrizione all’albo configura il reato previsto dall’art. 348 c.p. (esercizio abusivo di una professione).

Gli Ordini Professionali per legge non possono svolgere funzioni sindacali (art 1 comma 3 lettera c DPR. 233/46 come modificato dalla L3/2018), non partecipano quindi alla contrattazione collettiva per la definizione dei trattamenti economici e normativi né possono gestire le controversie insorte nei luoghi di lavoro (aumenti di stipendio, tipologie di contratto, paghe orarie).

IL SINDACATO

Il sindacato è un’organizzazione costituzionalmente garantita secondo le previsioni di cui all’art.39 della Costituzione, che ne sancisce la libertà. Ne consegue che nessun obbligo può essere imposto ad una associazione sindacale se non quello di registrarsi presso uffici locali o centrali per ottenere personalità giuridica. Per poter procedere alla registrazione è necessario che il Sindacato sia regolato da uno statuto che garantisca un ordinamento interno a base democratica.

La loro precipua funzione è la tutela degli interessi e dei bisogni dei lavoratori (organizzazioni dei lavoratori), oppure dei datori di lavoro (associazioni datoriali o di categoria).

In Italia esistono numerose associazioni sindacali, alcune sono definite Confederali, poiché rappresentano tutte le categorie dei lavoratori, differenziandosi dai cosiddetti sindacati Autonomi che nascono dall’esigenza di specificità nella tutela degli interessi di particolari ambiti lavorativi. Entrambi si occupano di rappresentanza e di difesa dei diritti all’interno dei luoghi di lavoro.

La legge n. 300/70 (Statuto dei Lavoratori) individua i diritti sindacali, collettivi e individuali, spettanti ai lavoratori e alle articolazioni sindacali presenti in azienda.

Solo i sindacati registrati possono stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce. Nei contratti si stabilisce il trattamento economico e normativo dei dipendenti e vengono regolati i rapporti tra rappresentanti dei datori di lavoro e dei dipendenti (cosiddette “relazioni sindacali”).

Inoltre, i sindacati si occupano di verificare che le aziende osservino quanto stabilito dalla legge per garantire il corretto svolgimento del lavoro (ad esempio salute e sicurezza sul lavoro, turnazioni, etc.) e tutelano i diritti dei lavoratori in tutte le situazioni in cui si assumono decisioni che ricadono direttamente sulla vita dei dipendenti (la delocalizzazione, o il ricorso ad ammortizzatori sociali…etc.).

La gamma di tutele fornite agli iscritti si estende anche all’assistenza nelle controversie di lavoro e nelle cause di licenziamento, alla tutela in caso di adozione di provvedimenti disciplinari a carico del lavoratore, al supporto nelle verifiche di correttezza delle buste paga ed all’assistenza nelle problematiche previdenziali e assicurative.

Per beneficiare del supporto dei sindacati è necessario aderire corrispondendo la quota sindacale che viene detratta mensilmente dalla busta paga del lavoratore.

Ultimo aggiornamento

30 Giugno 2024, 10:20